Legge
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Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse
1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione. 2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione. |