del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione.
2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione.