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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 57hGestione dei sistemi
1 Le unità dell’Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento gestiscono sistemi elettronici di gestione degli affari per lo svolgimento dei loro processi operativi e per la gestione della corrispondenza e di altri documenti.
2 Se necessario nell’ambito dei processi operativi, possono concedere l’accesso ai propri sistemi di gestione degli affari ad altre autorità federali e a servizi esterni all’Amministrazione federale.