Legge
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Art. 57j Principi 73
1 Gli organi federali secondo la LPD74 non possono registrare e analizzare dati personali o dati concernenti persone giuridiche derivanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, salvo che le finalità citate negli articoli 57l–57o della presente legge lo richiedano. 2 Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 57r capoverso 2 della presente legge. 73 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |