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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 57lRegistrazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche 76
Gli organi federali possono registrare dati personali e dati concernenti persone giuridiche derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:77
a.
tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
per risalire agli accessi all’infrastruttura elettronica,
5.
per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;
c.
i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
d.
i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.
76 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
77 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
78 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
79 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).