| 
                                Legge | 
| 
                            
                                
                                    Art. 57r Trattamento di dati concernenti persone giuridiche 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 Gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, se lo esige l’adempimento di loro compiti disciplinati in una legge in senso formale. 2 I dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono: 
 | 

