Legge
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Art. 57r Trattamento di dati concernenti persone giuridiche
1 Gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, se lo esige l’adempimento di loro compiti disciplinati in una legge in senso formale. 2 I dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono:
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