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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 57rTrattamento di dati concernenti persone giuridiche
1 Gli organi federali possono trattare dati concernenti persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, se lo esige l’adempimento di loro compiti disciplinati in una legge in senso formale.
2 I dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono:
a.
i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale;
b.
i dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.