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                                Legge | 
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                                    Art. 57s Comunicazione di dati concernenti persone giuridiche 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 Gli organi federali possono comunicare dati concernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale. 2 Possono comunicare dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale. 3 In deroga ai capoversi 1 e 2, gli organi federali possono, in singoli casi, comunicare eccezionalmente dati concernenti persone giuridiche se: 
 4 Nel quadro dell’informazione del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati concernenti persone giuridiche d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 200481 sulla trasparenza se: 
 5 Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati concernenti persone giuridiche mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di tali dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 4. Se non sussiste più l’interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, i dati sono cancellati dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato. 6 Gli organi federali rifiutano la comunicazione, la limitano o la vincolano a oneri, se lo esige: 
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