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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 59Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione
I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.