Legge
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Art. 60 Incompatibilità professionali
1 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un’altra professione o un’industria. 2 Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell’amministrazione, dell’organo di vigilanza o dell’organo di controllo di un’organizzazione che svolge un’attività economica. 3 È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.82 82 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114; FF 1999 6784). |