Legge
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Art. 61 Incompatibilità personale 83
1 Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:
2 Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale. 83 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165). |