Legge
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Art. 62a Consultazione
1 Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l’accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione. 2 Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l’autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l’altra. 3 L’autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi. 4 L’autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri. |