Legge
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Art. 7a Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 45
1 Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. L’autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l’autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo.6 1bis Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia.7 2 Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata.8 3 Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:9
4 Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:11
4 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 20033543; FF 200130974867). 5 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 7 Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 8 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 9 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). 11 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). |