Legge
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Art. 7d Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna 18
1 Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondata sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale. 2 L’ordinanza decade:
3 L’ordinanza dell’Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore. 18 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). |