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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 7dOrdinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna 18
1 Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondata sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.
2 L’ordinanza decade:
a.
sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale:
1.
un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza, o
2.
un progetto di ordinanza dell’Assemblea federale conformemente all’articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l’ordinanza del Consiglio federale;
b.
se il progetto è respinto dall’Assemblea federale; o
c.
quando la base legale o l’ordinanza dell’Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.
3 L’ordinanza dell’Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.
18 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473).