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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 8Organizzazione e direzione dell’Amministrazione federale 20
1 Il Consiglio federale definisce un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l’Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21
2 Aumenta l’efficienza dell’Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d’innovazione.
3 Vigila costantemente e sistematicamente sull’Amministrazione federale.
4 Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all’Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.
5 Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome:
a.
persone di diritto pubblico o privato:
1.
non appartenenti all’Amministrazione federale centrale,
2.
istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e
20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).
22 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 201029332969).