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                                Legge | 
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                                    Art. 9  Esecuzione e giurisdizione 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 Il Consiglio federale provvede all’esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell’Assemblea federale. 2 Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge. | 

