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Art. 2 Amministrazione federale
1 L’Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. 2 I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale. 3 Dell’Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative. 4 La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell’Amministrazione federale. |