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Art. 38a Convenzioni sulle prestazioni 42
1 I dipartimenti gestiscono mediante convenzioni annuali sulle prestazioni:
2 Il Controllo federale delle finanze è escluso dalla gestione mediante convenzione sulle prestazioni. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni. 3 Se gruppi e uffici gestiscono unità amministrative che dispongono di un proprio preventivo globale, il dipartimento può delegare loro la competenza di concludere le convenzioni sulle prestazioni con tali unità amministrative. 4 e 5 ...43 42 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). 43 Abrogati dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2024 concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025, con effetto dal 1° mag. 2025 (RU 2025 196; FF 2024 558). |
