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Art. 46a
1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’amministrazione federale. 2 Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:
3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. 4 Può prevedere eccezioni all’assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |