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Art. 47 Decisioni
1 La decisione di un affare spetta, secondo l’entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio. 2 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori. 3 Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione. 4 Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni. 5 Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull’organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest’ultimo può dare istruzioni all’autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge. 6 Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all’articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 200549 sul Tribunale amministrativo federale.50 50 Nuovo testo giusta l’all n. 9 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764). |