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Art. 48a Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali 51
1 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale. 2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti. 51 Introdotto dall’all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU 20033543; FF 200130974867). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). |