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Art. 49 Diritto di firma
1 Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
2 Parimenti può delegare la firma di decisioni.52 3 I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.53 4 L’apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell’Amministrazione federale delle finanze.54 5 Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all’obbligo della doppia firma.55 52 Nuovo testo giusta la cifra II n. 5 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575). 53 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). 54 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). 55 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135). |
