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Art. 57l Registrazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche 77
Gli organi federali possono registrare dati personali e dati concernenti persone giuridiche derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:78
77 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 78 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 79 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 80 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |
