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Art. 7b Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 13
1 Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.14 1bis Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.15 2 L’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione. 3 Il Consiglio federale notifica la fine dell’applicazione provvisoria agli Stati contraenti. 13 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 8 ott. 2004 sull’applicazione provvisoria di trattati internazionali, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1245; FF 2004 665883). 14 Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 15 Introdotto dalla cifra I n. 1della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). |