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Art. 7c Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese 17
1 Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondandosi direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. 2 Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell’ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. 3 Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l’ordinanza decade se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza. 4 L’ordinanza decade inoltre:
17 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). |