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Art. 7e Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paeseo della sicurezza interna o esterna 19
1 Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull’articolo 184 capoverso 3 o sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:
2 Il Consiglio federale informa l’organo competente dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione. 19 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). |