Legge federale
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Art. 14 Scorporo di PostFinance
1 L’unità del gruppo della Posta Svizzera SA che fornisce prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti conformemente alla legislazione sulle poste è scorporata nella società anonima di diritto privato PostFinance SA. 2 La Posta Svizzera SA è azionista di PostFinance SA. Deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti. 3 I rapporti contrattuali esistenti relativi alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti sono trasferiti a PostFinance SA al momento dello scorporo. 4 PostFinance SA riprende quale datore di lavoro i rapporti d’impiego esistenti. Al momento dello scorporo di PostFinance, al più tardi però dopo due anni, i rapporti d’impiego del personale retti dal diritto pubblico sono trasformati in rapporti d’impiego di diritto privato. 5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse allo scorporo e al trasferimento di patrimonio sono esenti da tasse ed emolumenti. 6 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione sono applicabili per analogia allo scorporo di PostFinance e al trasferimento di patrimonio; il Consiglio federale può dichiarare non applicabili singole disposizioni. 7 Lo scorporo richiede l’approvazione del Consiglio federale. 12 RS 221.301 |
