Legge federale
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Art. 15 Disposizioni transitorie
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può:
2 I ricorsi del personale pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore. 3 Se i mezzi propri di PostFinance SA e della Posta Svizzera SA non sono sufficienti, la Confederazione risponde:
4 La Posta Svizzera SA e PostFinance SA sono autorizzate, nei tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell’assoggettamento all’imposta. 13 [RU 19972465] |
