Legge federale
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Art. 3 Scopo dell’azienda
1 La Posta fornisce, in Svizzera e all’estero:
2 La Posta può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, segnatamente:
3 La Posta non può tuttavia concedere crediti e ipoteche a terzi. Ha la facoltà di mantenere in essere i crediti concessi secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 25 marzo 20203 sulle fideiussioni solidali COVID-19 al massimo fino al loro ammortamento integrale secondo l’articolo 3 della legge del 18 dicembre 20204 sulle fideiussioni solidali COVID-19.5 4 Nell’ambito dell’impiego ordinario della propria infrastruttura, la Posta può fornire prestazioni su incarico di terzi. 3 RU20201077120712333799 4 RS 951.26 5 Per. introdotto dall’art. 28 n. 2 della L del 18 dic. 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19, in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2032 (RU 2020 5831; FF 2020 74277713). |