Legge federale
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Art. 7 Strategia del proprietario
1 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione intende perseguire come proprietaria della Posta. 2 Prima di definire gli obiettivi strategici il Consiglio federale consulta le commissioni competenti dell’Assemblea federale. 3 Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica. |
