Legge federale
|
Art. 9 Rapporti d’impiego
1 Il personale della Posta è assunto secondo il diritto privato. 2 La Posta negozia con le associazioni del personale la conclusione di un contratto collettivo di lavoro; è fatto salvo l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 17 dicembre 20107 sulle poste. 3 In quanto datore di lavoro la Posta promuove la diversità e la parità di trattamento dei collaboratori, in particolare la parità di trattamento dei collaboratori disabili. 4 Il Consiglio federale provvede affinché, in seno alla Posta e alle aziende di cui essa detiene il controllo, l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale si applichi per analogia ai membri degli organi direttivi e al personale con retribuzione analoga. |