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Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee
1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d’acqua sotterranea e agli impianti d’interesse pubblico e d’alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. 2 Il proprietario di una captazione d’acqua sotterranea deve:
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