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Art. 27 Sfruttamento del suolo
1 I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. 2 Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. |