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Art. 37 Arginatura e correzione dei corsi d’acqua
1 I corsi d’acqua possono essere arginati o corretti solo se:
2 Nell’ambito dell’arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d’acqua dev’essere per quanto possibile rispettato o ricostituito. Il corso d’acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da:28
3 Nelle zone edificate, l’autorità può autorizzare deroghe al capoverso 2. 4 Il capoverso 2 è applicabile per analogia alla costruzione di corsi d’acqua artificiali. 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2339; FF 2012 82718279). 26 RS 721.100 27 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2339; FF 2012 82718279). 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 200870337069). |