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Art. 38a Rivitalizzazione delle acque 29
1 I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dei benefici della stessa per la natura e il paesaggio, nonché delle sue conseguenze economiche. 2 I Cantoni pianificano le rivitalizzazioni e ne stabiliscono lo scadenzario. Provvedono affinché tale pianificazione sia presa in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. La perdita di superfici per l’avvicendamento delle colture va compensata secondo quanto previsto nei piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 della legge del 22 giugno 197930 sulla pianificazione del territorio. 29 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 200870337069). 30 RS 700 |