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Art. 39 Introduzione di sostanze solide nei laghi
1 È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l’acqua. 2 L’autorità cantonale può autorizzare il riporto:
3 I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita. |