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Art. 41 Detriti fluttuanti presso impianti di ritenuta
1 Chiunque invasa l’acqua in un impianto di ritenuta non può riversarvi i detriti fluttuanti prelevati in precedenza. L’autorità può autorizzare deroghe. 2 Egli è tenuto a raccogliere periodicamente i detriti fluttuanti in vicinanza dei suoi impianti, conformemente alle disposizioni emanate dall’autorità. |