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Art. 42 Prelievo d’acqua e immissione d’acqua o di acque di scarico
1 Il prelievo o l’immissione d’acqua in un lago naturale non deve provocare una modificazione sensibile degli strati d’acqua e delle correnti del lago, né comportare variazioni di livello tali da arrecare pregiudizio alla zona ripuale. 2 Qualora acqua o acque di scarico siano immesse in corsi d’acqua, le modalità e il punto dell’immissione devono essere scelti in modo da non richiedere, per quanto possibile, arginature o correzioni. |