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Art. 53 Misure coattive
Le autorità possono imporre coattivamente l’esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati. Qualora la legislazione cantonale non preveda prescrizioni in materia, o non preveda prescrizioni più severe, nella procedura cantonale è applicabile l’articolo 41 della legge federale del 20 dicembre 196840 sulla procedura amministrativa. |