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Art. 56 Acque intercantonali
1 Quando acque superficiali o sotterranee toccano il territorio di più Cantoni, ciascun Cantone prende i provvedimenti che s’impongono per proteggerle, tenuto conto dell’interesse degli altri Cantoni. 2 Se i Cantoni non si accordano sulle misure da prendere, il Consiglio federale decide. |