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Art. 62a Provvedimenti presi dall’agricoltura 52
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se:
2 Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei provvedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199853 sull’agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196654 sulla protezione della natura e del paesaggio.55 3 …56 4 L’Ufficio federale dell’agricoltura accorda le indennità come contributi globali sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un’adeguata protezione delle acque, consulta l’Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.57 52 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19983033; FF 1996IV 1). 53 RS 910.1 54 RS 451 55 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 56 Abrogato dal n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 57 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |