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Art. 62c Pianificazione del risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico 60
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all’articolo 83b, sempreché quest’ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014. 2 Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili. 60 Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Rinaturazione), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4285; FF 200870337069). |