Art. 10 Canalizzazioni pubbliche e stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico
1 I Cantoni provvedono alla costruzione di canalizzazioni pubbliche e di stazioni centrali di depurazione per le acque di scarico inquinate provenienti:
1bis Essi provvedono a un esercizio economico di questi impianti.13 2 Nelle regioni discoste o scarsamente abitate, le acque di scarico inquinate devono essere trattate con altri sistemi e non in una stazione centrale di depurazione, sempreché la protezione delle acque superficiali e sotterranee sia garantita. 3 Le canalizzazioni private che servono anche per scopi pubblici sono equiparate alle canalizzazioni pubbliche. 4 ...14 13 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). 14 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 1997, con effetto dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). |