Art. 12 Casi particolari nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche
1 Chi ha acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l’immissione nelle canalizzazioni deve pretrattarle. I Cantoni disciplinano il pretrattamento. 2 Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l’autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione. 3 Le acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, non devono essere introdotte né direttamente né indirettamente in una stazione centrale di depurazione. L’autorità cantonale può autorizzare eccezioni. 4 In un’azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:
5 Se, entro cinque anni dall’adozione delle misure, gli edifici abitativi e aziendali e il terreno adiacente secondo il capoverso 4 non sono dichiarati in zona agricola, le acque di scarico domestiche devono essere immesse nelle canalizzazioni. |