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Art. 18 Eccezioni
1 Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l’allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l’eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l’autorità sente l’ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque. 2 Il Consiglio federale può precisare le condizioni. |