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Art. 19 Settori di protezione delle acque
1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. 2 La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l’esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un’autorizzazione cantonale qualora costituiscano un potenziale pericolo per le acque.20 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4287; FF 2005 835). |