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Art. 21 Aree di protezione delle acque sotterranee
1 I Cantoni delimitano le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e alimentazione della falda freatica. In tali aree non possono essere costruiti edifici o impianti né essere eseguiti lavori che possano pregiudicare i futuri impianti di sfruttamento o alimentazione. 2 I Cantoni possono accollare gli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà ai futuri detentori delle captazioni o degli impianti d’alimentazione della falda freatica. |