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Art. 35 Decisione dell’autorità
1 L’autorità definisce caso per caso la portata di dotazione e le altre misure necessarie alla protezione delle acque a valle del prelievo. 2 Può fissare portate di dotazione temporanee. I deflussi secondo gli articoli 31 e 32 devono essere garantiti. 3 Prima di decidere l’autorità sente gli uffici tecnici interessati e, se il prelievo è destinato ad impianti per lo sfruttamento dell’energia idraulica con una potenza lorda superiore a 300 kW, la Confederazione. |