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Art. 36 Controllo della portata di dotazione
1 Chi procede a prelievi d’acqua deve provare all’autorità, mediante misurazioni, il rispetto della portata di dotazione. Se il costo delle misurazioni non può essergli ragionevolmente imposto, può fornire la prova con il calcolo del bilancio idrico. 2 Se fornisce la prova che il deflusso effettivo è temporaneamente inferiore alla portata di dotazione fissata, deve restituire, durante tale periodo, solo una quantità d’acqua pari al deflusso effettivo. |